Art. 69.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;

          b) adozione di un regime generale di responsabilità basato sulla colpa;

          c) individuazione specifica delle attività alle quali si applica un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data

 

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21 giugno 1993 nonché in conformità alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

          d) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente o economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui alla lettera e), sarà commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;

          e) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato e agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile e adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coivolti;

          f) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;

          g) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione e alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;

          h) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui alla lettera m) e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;

          i) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;

 

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          l) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;

          m) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale.

      2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'APAT e delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.